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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 16

DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE E A FAVORE DEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 dicembre 2017, n. 25

Capo V
Disposizioni procedimentali relative al piano regionale sugli incendi boschivi
Art. 23
1.
Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile) è sostituito dal seguente:
"3 Il Comitato esprime in particolare pareri alla Giunta regionale in ordine al programma e ai piani di cui agli articoli 11 e 12.".
Art. 24
1.
Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005 le parole
"sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 7,"
sono soppresse.

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