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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 16

DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE E A FAVORE DEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 dicembre 2017, n. 25

Capo VII
Disposizioni relative all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile
Art. 29
1.
Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) sono aggiunte le parole
"e minerarie relative a minerali solidi".
Art. 30
1.
Dopo il primo periodo del comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale n. 13 del 2015 è aggiunto il seguente:
"L'Agenzia provvede, con riferimento al demanio, alla gestione dei relativi beni limitatamente alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui al presente comma, e in generale opera sul territorio per la realizzazione di interventi di difesa del suolo e della costa finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità.".

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