LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 16
DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE E A FAVORE DEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 10
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 9 del 1999
1.
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) le parole
"i progetti elencati"
sono sostituite dalle seguenti: "i progetti di nuova realizzazione elencati";
2.
Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 9 del 1999, dopo le parole
"i progetti"
sono inserite le seguenti: "di nuova realizzazione".