LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 16
DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE E A FAVORE DEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 11
Modifiche all'articolo 4 bis della legge regionale n. 9 del 1999
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 4 bis legge regionale n. 9 del 1999 è inserito il seguente:
"2 bis. In caso di procedura di V.I.A. effettuata ai sensi del comma 2 non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 17, comma 10, per quanto riguarda il termine di realizzazione del progetto.".