LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 16
DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE E A FAVORE DEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 12
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 1999
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 1999 è abrogata.
2.
Al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 1999, le parole "La convenzione è onerosa per le province ed i comuni" sono sostituite dalle seguenti:
"La convenzione è onerosa per i Comuni".