LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 16
DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE E A FAVORE DEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 13
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 1999
1.
Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"3. Alle procedure di V.I.A. relative ad attività produttive si applica quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).".

2. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 1999 è abrogato.