LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 16
DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE E A FAVORE DEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 15
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 1999
1.
Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 1999 è inserito il seguente:
"La domanda è presentata secondo le modalità informatiche definite dalla Giunta regionale con le direttive di cui all'articolo 8.".
2.
Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 1999, dopo le parole
"di cui al comma 1, lettera c)"
sono inserite le seguenti: ", nonché le osservazioni presentate e le eventuali controdeduzioni del proponente";
3.
Al comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 1999 le parole
"preliminare con finalità istruttorie"
sono sostituite dalle seguenti: "istruttoria di cui all'articolo 14, comma 1, della legge n. 241 del 1990
.".
