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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 16

DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE E A FAVORE DEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 dicembre 2017, n. 25

Art. 19
1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999 è abrogato.
2.
Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"2. Il provvedimento di V.I.A. positivo, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990 Sito esterno, comprende ed acquisisce tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli atti di assenso comunque necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto in base alla vigente normativa.".
3.
L'alinea del comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"La procedura di V.I.A., effettuata ai sensi della presente legge, acquisisce e sostituisce in particolare:".
4.
Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999 è inserita la seguente:
"b) bis l'autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui all'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 Sito esterno (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35 Sito esterno, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 Sito esterno (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 Sito esterno, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 Sito esterno). A tal fine il S.I.A. e gli elaborati progettuali contengono anche i documenti previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013 Sito esterno ed il provvedimento finale di V.I.A. contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli atti che l'AUA sostituisce ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013 Sito esterno;".
5.
Al comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999 le parole
"Le proposte di variante alla pianificazione territoriale provinciale possono attenere unicamente a specifiche modifiche cartografiche degli strumenti stessi."
sono sostituite dalle seguenti:
"Le proposte di variante alla pianificazione territoriale provinciale ed urbanistica possono riguardare unicamente specifiche modifiche attinenti le previsioni relative alle aree interessate dal progetto assoggettato alla procedura di V.I.A..".
6.
Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999 le parole
"In tal caso, inoltre, alla conferenza di servizi partecipa la Regione ai fini dell'intesa"
sono sostituite dalle seguenti:
"In tal caso, inoltre, alla conferenza di servizi partecipa la Regione qualora la variante sia relativa alla pianificazione territoriale provinciale e la Provincia qualora la variante sia relativa alla pianificazione urbanistica comunale, ai fini dell'intesa".
7. Il comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999 è abrogato.

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