LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 16
DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE E A FAVORE DEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 23
Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2005
1.
Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile) è sostituito dal seguente:
"3 Il Comitato esprime in particolare pareri alla Giunta regionale in ordine al programma e ai piani di cui agli articoli 11 e 12.".