LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 16
DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE E A FAVORE DEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 30
Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 13 del 2015
1.
Dopo il primo periodo del comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale n. 13 del 2015 è aggiunto il seguente:
"L'Agenzia provvede, con riferimento al demanio, alla gestione dei relativi beni limitatamente alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui al presente comma, e in generale opera sul territorio per la realizzazione di interventi di difesa del suolo e della costa finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità.".