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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 16

DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE E A FAVORE DEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 dicembre 2017, n. 25

Art. 5
1.
Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 36 (Interventi a sostegno delle attività di gestione della Sacca di Goro) le parole
"alla Provincia di Ferrara"
sono sostituite dalle seguenti:
"al Comune di Goro"
e le parole
"sulla base di progetti esecutivi approvati dalla Giunta stessa, previa istruttoria tecnico-economica"
sono soppresse.
2.
Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 36 del 1995 è sostituito dal seguente:
"2. Le attività di conduzione e manutenzione delle apparecchiature per il monitoraggio della Sacca di Goro e degli ambienti marini e di acqua dolce ad essa connessi sono svolte dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), nell'ambito del relativo programma annuale di attività.".
3.
Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 36 del 1995 le parole
"alla Provincia di Ferrara"
sono sostituite dalle seguenti:
"al Comune di Goro".
4. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 36 del 1995 è abrogata.
5.
Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale n. 36 del 1995 è sostituito dal seguente:
"4. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo è subordinata alla presentazione, da parte del Comune di Goro, di un programma triennale delle attività, con la specificazione di quelle a cui si intende dare attuazione in ciascuna annualità. La Giunta regionale fissa le modalità di erogazione, controllo tecnico, rendicontazione e revoca dei finanziamenti.".

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