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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 agosto 2017, n. 18

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2017-2019

BOLLETTINO UFFICIALE n. 220 dell' 1 agosto 2017

Capo II
Fiere
Art. 10
1.
Alla fine del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale) è aggiunto il seguente periodo:
"Gli esercenti l'attività fieristica sono operatori di mercato sottoposti alle regole di concorrenza.".
Art. 11
Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 12 del 2000
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2000 è abrogata.
2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2000 è abrogata.
3.
Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2000 sono soppresse le seguenti parole:
", e necessariamente dei soci di parte pubblica".
4.
Al comma 4 bis dell'articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2000 le parole
"Le lettere b) e d) del comma 3 non si applicano"
sono sostituite dalle seguenti:
"La lettera d) del comma 3 non si applica".
Capo III
Beni affidati e attribuiti alle Agenzie regionali
Art. 16
Affidamento e attribuzione alle Agenzie regionali dei beni funzionali alle loro attività
1. Il presente articolo disciplina il completamento dell'affidamento da parte della Regione Emilia-Romagna dei beni mobili ed immobili ai seguenti enti sub-regionali, che sono tutti dotati di autonomia patrimoniale:
a) Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
b) Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA);
c) Istituto per i beni artistici culturali e naturali (IBACN);
d) Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici (Intercent-Er);
e) Agenzia regionale per il lavoro (ARL);
f) Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).
2. Alle Agenzie di cui al comma 1 è affidata, con le modalità ed i tempi di cui al presente articolo, la gestione dei beni immobili appartenenti al demanio e patrimonio disponibile e indisponibile regionale, insistenti sul territorio, funzionali allo svolgimento delle attività proprie.
3. I beni immobili di proprietà regionale sono affidati in gestione alle Agenzie regionali di cui al comma 1, con vincolo di destinazione all'esercizio delle proprie funzioni, nello stato di fatto, di diritto, conservazione e consistenza in cui attualmente si trovano, sulla base di apposita convenzione a titolo gratuito, nella quale sono specificati i vincoli gravanti sui beni stessi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Sito esterno (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 Sito esterno). Nella convenzione sono altresì specificati gli impegni delle parti in merito agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, agli adeguamenti alle normative edilizie e di sicurezza, al pagamento delle imposte, contributi e tasse a carico della proprietà, attuali o di futura istituzione. All'atto della presa in consegna dei beni immobili da parte delle Agenzie regionali di cui al comma 1, le parti procedono in contraddittorio alla redazione di un verbale di consegna, comprendente l'elenco puntuale degli immobili affidati in gestione.
4. Per i beni immobili, utilizzati dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ed affidati ad organizzazioni di volontariato di protezione civile convenzionate con la Regione, nonché per i beni rientranti nella gestione del demanio idrico statale ed assegnati all'Agenzia stessa ai fini della difesa del suolo e della costa, sarà cura dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile effettuare la presa in carico degli stessi compreso il subentro e la regolarizzazione dei rapporti d'uso.
5. I mezzi di trasporto e le attrezzature di proprietà della Regione Emilia-Romagna, attualmente in uso all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, per l'esercizio delle proprie funzioni, vengono ceduti, a titolo gratuito, nello stato di fatto, di diritto, conservazione e consistenza in cui attualmente si trovano, dalla Regione all'Agenzia stessa, previa individuazione dei singoli beni, distinti per categorie, con specifica determinazione del dirigente regionale competente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11).
6. I beni mobili e i beni mobili registrati, utilizzati per l'esercizio delle funzioni di gestione previste dall'articolo 14, comma 1, lettere h), i), l) ed m) della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) di proprietà delle Province sono trasferiti direttamente in proprietà a titolo gratuito all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
7. Entro il 31 dicembre 2017 la Giunta regionale provvede alla revisione dei rapporti convenzionali in essere con le Agenzie regionali di cui al comma 1 ed alla definizione di nuovi rapporti, anche ai fini della riparametrazione del fondo annuale spettante alle singole Agenzie. La Regione Emilia-Romagna provvederà esclusivamente alla fornitura di beni e servizi e ad eventuali locazioni di immobili previste nell'ambito di tali convenzioni.

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