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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 agosto 2017, n. 18

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2017-2019

BOLLETTINO UFFICIALE n. 220 dell' 1 agosto 2017

Capo I
Trasporti
Art. 2
1.
Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) è sostituito dal seguente:
"4. Ai componenti dell'Osservatorio sono riconosciute esclusivamente le spese di trasferta sostenute per l'attività svolta per l'Osservatorio medesimo, con le modalità previste dalla normativa vigente per il personale regionale, secondo la categoria o qualifica di appartenenza. Ai presidenti è riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, nei limiti e secondo le modalità vigenti per i dirigenti regionali.".
2.
Il comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1992 è sostituito dal seguente:
"7. L'Osservatorio predispone con la direzione competente in materia di trasporti, d'intesa con le direzioni generali competenti in materia di politiche per la salute, cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità, il programma annuale delle attività e lo sottopone alla Giunta regionale per l'approvazione, previa informativa alle competenti Commissioni assembleari.".
3.
Dopo iI comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1992 è inserito il seguente:
"7 bis. Annualmente la Giunta, unitamente all'Osservatorio, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sull'attività svolta e sull'attuazione del programma.".
Art. 3
1.
Dopo la lettera c ter) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) è inserita la seguente:
"c quater) la promozione dell'accessibilità dei veicoli a vario titolo autorizzati al transito in tutte le zone a traffico limitato (ZTL) istituite nei Comuni del territorio regionale dotati di sistemi di controllo elettronico degli accessi, sulla base di appositi accordi tra Comuni interessati e la Regione per la comunicazione dei dati relativi ai veicoli;".
Capo II
Settore abitativo
Art. 4
1.
Il comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) è sostituito dal seguente:
"3. La dichiarazione di decadenza comporta il pagamento del canone di locazione maggiorato, determinato ai sensi dell'articolo 35, comma 2.".
Capo III
Norme in materia di espropri
Art. 5
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri) sono aggiunti i seguenti:
"3 bis. Il divieto di reiterare più di una volta il vincolo espropriativo decaduto non trova applicazione per il completamento di opere pubbliche o di interesse pubblico lineari la cui progettazione preveda la realizzazione per lotti o stralci funzionali, secondo la normativa vigente, fermo restando l'obbligo di puntuale motivazione del provvedimento che dispone la reiterazione del vincolo, nonché la corresponsione al proprietario dell'indennità di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 Sito esterno (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)).
3 ter. Resta salva la possibilità di una nuova programmazione che assicuri il completamento delle opere di cui al comma 3 bis.".
Art. 6
Disposizioni in materia di reiterazione dei vincoli espropriativi decaduti
1. Il comma 3 bis dell'articolo 13 della legge regionale n. 37 del 2002 trova immediata applicazione ai procedimenti espropriativi non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7
1. L'articolo 30 della legge regionale 30 maggio 2016, n. 9 (Legge comunitaria regionale per il 2016) è abrogato.
Capo IV
Norme in materia di ambiti territoriali ottimali
Art. 8
Riapertura termini per modifica degli ambiti territoriali ottimali di maggiori dimensioni
1. In presenza delle condizioni e dei criteri previsti ai commi 1 e 2, dell'articolo 6-bis della legge regionale 21 dicembre 2012 n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), i comuni interessati alla ridelimitazione dell'ambito di appartenenza di cui a tale legge dovranno presentare le loro proposte entro il 15 novembre 2017; tali proposte saranno valutate dalla Giunta che, in caso di accoglimento e previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, provvederà a modificare e integrare il Programma di riordino territoriale entro il 31 dicembre con apposita deliberazione, con efficacia dal 1° gennaio 2018.

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