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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2017, n. 18

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2017-2019

Capo III
Norme in materia di espropri
Art. 5
1.
Dopo il comma 3 dell' articolo 13 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri) sono aggiunti i seguenti:
"3 bis. Il divieto di reiterare più di una volta il vincolo espropriativo decaduto non trova applicazione per il completamento di opere pubbliche o di interesse pubblico lineari la cui progettazione preveda la realizzazione per lotti o stralci funzionali, secondo la normativa vigente, fermo restando l'obbligo di puntuale motivazione del provvedimento che dispone la reiterazione del vincolo, nonché la corresponsione al proprietario dell'indennità di cui all' articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)).
3 ter. Resta salva la possibilità di una nuova programmazione che assicuri il completamento delle opere di cui al comma 3 bis.".
Art. 6
Disposizioni in materia di reiterazione dei vincoli espropriativi decaduti
1. Il comma 3 bis dell' articolo 13 della legge regionale n. 37 del 2002 trova immediata applicazione ai procedimenti espropriativi non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7
1. L' articolo 30 della legge regionale 30 maggio 2016, n. 9 (Legge comunitaria regionale per il 2016) è abrogato.

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