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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2017, n. 18

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2017-2019

Capo III
Beni affidati e attribuiti alle Agenzie regionali
Art. 16

(lett. c), comma 1 abrogata da art. 18 L.R. 26 novembre 2020, n. 7, successivamente inserito comma 2 bis e sostituito comma 4 da art. 11 L.R. 28 dicembre 2021 n. 19, modificato comma 4 da art. 10 L.R. 12 luglio 2023, n. 7 )

Affidamento e attribuzione alle Agenzie regionali dei beni funzionali alle loro attività
1. Il presente articolo disciplina il completamento dell'affidamento da parte della Regione Emilia-Romagna dei beni mobili ed immobili ai seguenti enti sub-regionali, che sono tutti dotati di autonomia patrimoniale:
a) Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
b) Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA);
c) abrogata
d) Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici (Intercent-Er);
e) Agenzia regionale per il lavoro (ARL);
f) Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).
2. Alle Agenzie di cui al comma 1 è affidata, con le modalità ed i tempi di cui al presente articolo, la gestione dei beni immobili appartenenti al demanio e patrimonio disponibile e indisponibile regionale, insistenti sul territorio, funzionali allo svolgimento delle attività proprie.
2 bis. Per quanto riguarda l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile i beni di cui al comma 2 si identificano negli immobili di proprietà regionale funzionali alla difesa del suolo, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla sicurezza idraulica, così come risultanti nell’inventario dei beni immobili regionali di cui all’ articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11), con esclusione di quelli adibiti a sedi di uffici. Tali beni verranno affidati in gestione con le modalità di cui al successivo comma 3 del presente articolo.
3. I beni immobili di proprietà regionale sono affidati in gestione alle Agenzie regionali di cui al comma 1, con vincolo di destinazione all'esercizio delle proprie funzioni, nello stato di fatto, di diritto, conservazione e consistenza in cui attualmente si trovano, sulla base di apposita convenzione a titolo gratuito, nella quale sono specificati i vincoli gravanti sui beni stessi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Nella convenzione sono altresì specificati gli impegni delle parti in merito agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, agli adeguamenti alle normative edilizie e di sicurezza, al pagamento delle imposte, contributi e tasse a carico della proprietà, attuali o di futura istituzione. All'atto della presa in consegna dei beni immobili da parte delle Agenzie regionali di cui al comma 1, le parti procedono in contraddittorio alla redazione di un verbale di consegna, comprendente l'elenco puntuale degli immobili affidati in gestione.
4. Per i beni immobili diversi da quelli di proprietà della Regione, l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile concorre alle spese di gestione degli immobili, di proprietà degli enti territoriali locali, nei quali hanno sede i propri uffici o le organizzazioni di volontariato di protezione civile convenzionate con la Regione e provvede altresì alla gestione dei beni del demanio idrico statale funzionali allo svolgimento delle attività idrauliche di competenza. I beni immobili del demanio idrico statale funzionali all’esercizio delle competenze idrauliche, alla cui gestione provvede l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, sono a questa affidati nello stato di fatto, di diritto, conservazione e consistenza in cui attualmente si trovano. ...
5. I mezzi di trasporto e le attrezzature di proprietà della Regione Emilia-Romagna, attualmente in uso all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, per l'esercizio delle proprie funzioni, vengono ceduti, a titolo gratuito, nello stato di fatto, di diritto, conservazione e consistenza in cui attualmente si trovano, dalla Regione all'Agenzia stessa, previa individuazione dei singoli beni, distinti per categorie, con specifica determinazione del dirigente regionale competente, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11).
6. I beni mobili e i beni mobili registrati, utilizzati per l'esercizio delle funzioni di gestione previste dall'articolo 14, comma 1, lettere h), i), l) ed m) della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) di proprietà delle Province sono trasferiti direttamente in proprietà a titolo gratuito all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
7. Entro il 31 dicembre 2017 la Giunta regionale provvede alla revisione dei rapporti convenzionali in essere con le Agenzie regionali di cui al comma 1 ed alla definizione di nuovi rapporti, anche ai fini della riparametrazione del fondo annuale spettante alle singole Agenzie. La Regione Emilia-Romagna provvederà esclusivamente alla fornitura di beni e servizi e ad eventuali locazioni di immobili previste nell'ambito di tali convenzioni.

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