LEGGE REGIONALE 01 agosto 2017, n. 18
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2017-2019
INDICE
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE
Art. 1
Oggetto e finalità
1.
In coerenza con il
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR 2017) in collegamento con la legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019.
Titolo II
CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Capo I
Trasporti
Art. 2
Modifiche all'
articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1992
1.
Il comma 4 dell'
articolo 6 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) è sostituito dal seguente:
"4.
Ai componenti dell'Osservatorio sono riconosciute esclusivamente le spese di trasferta sostenute per l'attività svolta per l'Osservatorio medesimo, con le modalità previste dalla normativa vigente per il personale regionale, secondo la categoria o qualifica di appartenenza. Ai presidenti è riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, nei limiti e secondo le modalità vigenti per i dirigenti regionali.".
2.
Il comma 7 dell'
articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1992 è sostituito dal seguente:
"7.
L'Osservatorio predispone con la direzione competente in materia di trasporti, d'intesa con le direzioni generali competenti in materia di politiche per la salute, cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità, il programma annuale delle attività e lo sottopone alla Giunta regionale per l'approvazione, previa informativa alle competenti Commissioni assembleari.".
Art. 3
Modifiche all'
articolo 30 della legge regionale n. 30 del 1998
1.
Dopo la lettera c ter) del comma 1 dell'
articolo 30 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) è inserita la seguente:
"c quater)
la promozione dell'accessibilità dei veicoli a vario titolo autorizzati al transito in tutte le zone a traffico limitato (ZTL) istituite nei Comuni del territorio regionale dotati di sistemi di controllo elettronico degli accessi, sulla base di appositi accordi tra Comuni interessati e la Regione per la comunicazione dei dati relativi ai veicoli;".
Capo II
Settore abitativo
Art. 4
Modifiche all'
articolo 30 della legge regionale n. 24 del 2001
1.
Il comma 3 dell'
articolo 30 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) è sostituito dal seguente:
Capo III
Norme in materia di espropri
Art. 5
Modifiche all'
articolo 13 della legge regionale n. 37 del 2002
1.
Dopo il comma 3 dell'
articolo 13 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri) sono aggiunti i seguenti:
"3 bis.
Il divieto di reiterare più di una volta il vincolo espropriativo decaduto non trova applicazione per il completamento di opere pubbliche o di interesse pubblico lineari la cui progettazione preveda la realizzazione per lotti o stralci funzionali, secondo la normativa vigente, fermo restando l'obbligo di puntuale motivazione del provvedimento che dispone la reiterazione del vincolo, nonché la corresponsione al proprietario dell'indennità di cui all'
articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)).
3 ter.
Resta salva la possibilità di una nuova programmazione che assicuri il completamento delle opere di cui al comma 3 bis.".
Art. 6
Disposizioni in materia di reiterazione dei vincoli espropriativi decaduti
1.
Il comma 3 bis dell'
articolo 13 della legge regionale n. 37 del 2002 trova immediata applicazione ai procedimenti espropriativi non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7
Abrogazione dell'
articolo 30 della legge regionale n. 9 del 2016
1.
L'
articolo 30 della legge regionale 30 maggio 2016, n. 9 (Legge comunitaria regionale per il 2016) è abrogato.
Capo IV
Norme in materia di ambiti territoriali ottimali
Art. 8
Riapertura termini per modifica degli ambiti territoriali ottimali di maggiori dimensioni
1.
In presenza delle condizioni e dei criteri previsti ai commi 1 e 2, dell'
articolo 6-bis della legge regionale 21 dicembre 2012 n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), i comuni interessati alla ridelimitazione dell'ambito di appartenenza di cui a tale legge dovranno presentare le loro proposte entro il 15 novembre 2017; tali proposte saranno valutate dalla Giunta che, in caso di accoglimento e previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, provvederà a modificare e integrare il Programma di riordino territoriale entro il 31 dicembre con apposita deliberazione, con efficacia dal 1° gennaio 2018.
Titolo III
SVILUPPO ECONOMICO
Capo I
Agricoltura
Art. 9
Adesione a GACSA
1.
La Regione Emilia-Romagna, al fine di promuovere lo sviluppo di tecniche, politiche e investimenti per un'agricoltura sostenibile, per la sicurezza alimentare e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, è autorizzata ad aderire a GACSA (Global Alliance for Climate Smart Agriculture), una rete internazionale di istituzioni pubbliche e private che sostiene le predette finalità, coordinata dalla FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations).
2.
Il presidente della Giunta regionale o un suo delegato è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna a GACSA.
3.
L'adesione non comporta oneri per la Regione Emilia-Romagna.
Capo II
Fiere
Art. 10
Modifiche all'
articolo 1 della legge regionale n. 12 del 2000
1.
Alla fine del comma 2 dell'
articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale) è aggiunto il seguente periodo:
"Gli esercenti l'attività fieristica sono operatori di mercato sottoposti alle regole di concorrenza.".
Art. 11
Modifiche agli articoli 7 e 8
della legge regionale n. 12 del 2000
1.
La lettera a) del comma 1 dell'
articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2000 è abrogata.
2.
La lettera b) del comma 3 dell'
articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2000 è abrogata.
3.
Alla lettera d) del comma 3 dell'
articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2000 sono soppresse le seguenti parole:
", e necessariamente dei soci di parte pubblica".
4.
Al comma 4 bis dell'
articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2000 le parole
"Le lettere b) e d) del comma 3 non si applicano"
sono sostituite dalle seguenti:
"La lettera d) del comma 3 non si applica".
Titolo IV
SANITA'
Capo I
Settore farmaceutico
Art. 12
Modifiche all'
articolo 5 della legge regionale n. 2 del 2016
abrogato
Art. 13
Modifiche all'
articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2016
Titolo V
ULTERIORI DISPOSIZIONI
Capo I
Tributi
Art. 14
Modifiche all'
articolo 16 della legge regionale n. 9 del 2012
1.
La rubrica dell'
articolo 16 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'
articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione) è sostituita dalla seguente:
"Riscossione delle tasse automobilistiche da parte delle banche e di altri soggetti autorizzati".
2.
Dopo il comma 1 dell'
articolo 16 della legge regionale n. 9 del 2012 è inserito il seguente:
"1 bis.
Oltre ai soggetti previsti al comma 1, la riscossione delle tasse automobilistiche è consentita altresì ai soggetti autorizzati a prestare i servizi di pagamento di cui all'
articolo 1, comma 2, lettera f), n. 4) del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), a condizione che siano a ciò autorizzati, ai sensi dell'
articolo 114-novies, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, ed iscritti al relativo albo.".
3.
Al comma 3 dell'
articolo 16 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 dopo le parole
"di cui al comma 1"
sono inserite le seguenti:
"e al comma 1 bis".
Capo II
Personale
Art. 15
Norma transitoria in attuazione dell'
articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2001
1.
Nelle more del riassetto complessivo dei finanziamenti disposti dalla Regione a favore degli enti locali, ai sensi dell'
articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni), al fine di garantire il mantenimento delle funzioni, restano fermi per l'anno 2017 gli impegni dedotti dalle intese relative all'anno 2016, in attesa di una revisione da effettuarsi entro il 31 dicembre 2017.
Capo III
Beni affidati e attribuiti alle Agenzie regionali
Art. 16
Affidamento e attribuzione alle Agenzie regionali dei beni funzionali alle loro attività
1.
Il presente articolo disciplina il completamento dell'affidamento da parte della Regione Emilia-Romagna dei beni mobili ed immobili ai seguenti enti sub-regionali, che sono tutti dotati di autonomia patrimoniale:
a)
Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
b)
Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA);
c)
abrogata
d)
Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici (Intercent-Er);
e)
Agenzia regionale per il lavoro (ARL);
f)
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).
2.
Alle Agenzie di cui al comma 1 è affidata, con le modalità ed i tempi di cui al presente articolo, la gestione dei beni immobili appartenenti al demanio e patrimonio disponibile e indisponibile regionale, insistenti sul territorio, funzionali allo svolgimento delle attività proprie.
2 bis.
Per quanto riguarda l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile i beni di cui al comma 2 si identificano negli immobili di proprietà regionale funzionali alla difesa del suolo, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla sicurezza idraulica, così come risultanti nell’inventario dei beni immobili regionali di cui all’
articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della
legge regionale 10 aprile 1989, n. 11), con esclusione di quelli adibiti a sedi di uffici. Tali beni verranno affidati in gestione con le modalità di cui al successivo comma 3 del presente articolo.
3.
I beni immobili di proprietà regionale sono affidati in gestione alle Agenzie regionali di cui al comma 1, con vincolo di destinazione all'esercizio delle proprie funzioni, nello stato di fatto, di diritto, conservazione e consistenza in cui attualmente si trovano, sulla base di apposita convenzione a titolo gratuito, nella quale sono specificati i vincoli gravanti sui beni stessi ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Nella convenzione sono altresì specificati gli impegni delle parti in merito agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, agli adeguamenti alle normative edilizie e di sicurezza, al pagamento delle imposte, contributi e tasse a carico della proprietà, attuali o di futura istituzione. All'atto della presa in consegna dei beni immobili da parte delle Agenzie regionali di cui al comma 1, le parti procedono in contraddittorio alla redazione di un verbale di consegna, comprendente l'elenco puntuale degli immobili affidati in gestione.
4.
Per i beni immobili diversi da quelli di proprietà della Regione, l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile concorre alle spese di gestione degli immobili, di proprietà degli enti territoriali locali, nei quali hanno sede i propri uffici o le organizzazioni di volontariato di protezione civile convenzionate con la Regione e provvede altresì alla gestione dei beni del demanio idrico statale funzionali allo svolgimento delle attività idrauliche di competenza. I beni immobili del demanio idrico statale funzionali all’esercizio delle competenze idrauliche, alla cui gestione provvede l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, sono a questa affidati nello stato di fatto, di diritto, conservazione e consistenza in cui attualmente si trovano. ...
5.
I mezzi di trasporto e le attrezzature di proprietà della Regione Emilia-Romagna, attualmente in uso all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, per l'esercizio delle proprie funzioni, vengono ceduti, a titolo gratuito, nello stato di fatto, di diritto, conservazione e consistenza in cui attualmente si trovano, dalla Regione all'Agenzia stessa, previa individuazione dei singoli beni, distinti per categorie, con specifica determinazione del dirigente regionale competente, nel rispetto di quanto previsto dall'
articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della
legge regionale 10 aprile 1989, n. 11).
6.
I beni mobili e i beni mobili registrati, utilizzati per l'esercizio delle funzioni di gestione previste dall'articolo 14, comma 1, lettere h), i), l) ed m)
della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) di proprietà delle Province sono trasferiti direttamente in proprietà a titolo gratuito all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
7.
Entro il 31 dicembre 2017 la Giunta regionale provvede alla revisione dei rapporti convenzionali in essere con le Agenzie regionali di cui al comma 1 ed alla definizione di nuovi rapporti, anche ai fini della riparametrazione del fondo annuale spettante alle singole Agenzie. La Regione Emilia-Romagna provvederà esclusivamente alla fornitura di beni e servizi e ad eventuali locazioni di immobili previste nell'ambito di tali convenzioni.
Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).