LEGGE REGIONALE 01 agosto 2017, n. 18
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2017-2019
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 26 novembre 2020, n. 7 L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 12 luglio 2023, n. 7 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 14
Modifiche all'
articolo 16 della legge regionale n. 9 del 2012
1.
La rubrica dell'
articolo 16 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'
articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione) è sostituita dalla seguente:
"Riscossione delle tasse automobilistiche da parte delle banche e di altri soggetti autorizzati".
2.
Dopo il comma 1 dell'
articolo 16 della legge regionale n. 9 del 2012 è inserito il seguente:
"1 bis.
Oltre ai soggetti previsti al comma 1, la riscossione delle tasse automobilistiche è consentita altresì ai soggetti autorizzati a prestare i servizi di pagamento di cui all'
articolo 1, comma 2, lettera f), n. 4) del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), a condizione che siano a ciò autorizzati, ai sensi dell'
articolo 114-novies, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, ed iscritti al relativo albo.".
3.
Al comma 3 dell'
articolo 16 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 dopo le parole
"di cui al comma 1"
sono inserite le seguenti:
"e al comma 1 bis".