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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2017, n. 18

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2017-2019

Art. 2
1.
Il comma 4 dell' articolo 6 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) è sostituito dal seguente:
"4. Ai componenti dell'Osservatorio sono riconosciute esclusivamente le spese di trasferta sostenute per l'attività svolta per l'Osservatorio medesimo, con le modalità previste dalla normativa vigente per il personale regionale, secondo la categoria o qualifica di appartenenza. Ai presidenti è riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, nei limiti e secondo le modalità vigenti per i dirigenti regionali.".
2.
Il comma 7 dell' articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1992 è sostituito dal seguente:
"7. L'Osservatorio predispone con la direzione competente in materia di trasporti, d'intesa con le direzioni generali competenti in materia di politiche per la salute, cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità, il programma annuale delle attività e lo sottopone alla Giunta regionale per l'approvazione, previa informativa alle competenti Commissioni assembleari.".
3.
Dopo iI comma 7 dell' articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1992 è inserito il seguente:
"7 bis. Annualmente la Giunta, unitamente all'Osservatorio, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sull'attività svolta e sull'attuazione del programma.".

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