LEGGE REGIONALE 01 agosto 2017, n. 18
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2017-2019
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 26 novembre 2020, n. 7 L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 12 luglio 2023, n. 7 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 2
Modifiche all'
articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1992
1.
Il comma 4 dell'
articolo 6 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) è sostituito dal seguente:
"4.
Ai componenti dell'Osservatorio sono riconosciute esclusivamente le spese di trasferta sostenute per l'attività svolta per l'Osservatorio medesimo, con le modalità previste dalla normativa vigente per il personale regionale, secondo la categoria o qualifica di appartenenza. Ai presidenti è riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, nei limiti e secondo le modalità vigenti per i dirigenti regionali.".
2.
Il comma 7 dell'
articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1992 è sostituito dal seguente:
"7.
L'Osservatorio predispone con la direzione competente in materia di trasporti, d'intesa con le direzioni generali competenti in materia di politiche per la salute, cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità, il programma annuale delle attività e lo sottopone alla Giunta regionale per l'approvazione, previa informativa alle competenti Commissioni assembleari.".