LEGGE REGIONALE 01 agosto 2017, n. 19
ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2017-2019
BOLLETTINO UFFICIALE n. 221 dell' 1 agosto 2017
Art. 20
Interventi del "Sistema Emilia-Romagna" nel territorio delle Regioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei periodi successivi
1. In riferimento agli eventi sismici che il 24 agosto 2016, il 26 ottobre 2016, il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017 hanno colpito i territori delle Regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria, per i quali con le rispettive deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, del 27 ottobre 2016, del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225
(Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), la Regione è autorizzata a trasferire all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per l'esercizio 2017 l'importo di euro 1.000.000,00 destinato al finanziamento di un programma di attività urgenti per il soccorso alle popolazioni colpite, la realizzazione, il ripristino o la ricostruzione di strutture ed infrastrutture pubbliche strategiche di particolare rilevanza sociale, distrutte o danneggiate e l'erogazione, per le suddette finalità, di contributi a soggetti pubblici aventi sede in tali territori.
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2. La Giunta regionale, con proprio atto, approva, anche per stralci successivi, il programma delle attività di cui al comma 1, definendo gli interventi e le modalità di realizzazione degli stessi.
3. Per l'attuazione del programma delle attività di cui al comma 1 l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile provvede nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione di contributi ai soggetti pubblici e, in caso di interventi o attività da realizzare direttamente quale soggetto attuatore, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
e delle successive disposizioni attuative nonché dei provvedimenti dei competenti organi dello Stato.
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4. L'Agenzia regionale informa ed aggiorna la Giunta regionale sullo stato di avanzamento del programma delle attività e, a conclusione delle attività, trasmette alla Giunta medesima una dettagliata relazione sugli interventi realizzati e debitamente rendicontati, assicurandone la successiva pubblicazione sul proprio sito internet e su quello della Regione.
5. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, per l'esercizio 2017, un'autorizzazione di spesa di euro 1.000.000,00 nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 1 Sistema di protezione civile.