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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2017, n. 19

ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2017-2019

Art. 15
Aiuti di Stato integrativi sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020
1. La Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato integrativi per l'attuazione di operazioni nell'ambito della Misura 16 "Cooperazione" - Priorità 2A "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività" del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 con le medesime modalità e condizioni previsti dal Programma stesso, per l'importo di euro 1.000.000,00.
2. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)) in qualità di Organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020.
3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1 è disposta, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, l'autorizzazione di spesa di euro 1.000.000,00 sull'esercizio 2017.
4. La Regione è altresì autorizzata ad attivare aiuti di Stato integrativi per l'attuazione di operazioni nell'ambito della Misura 11 "Agricoltura biologica" - Priorità 4B "Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi" del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 con le medesime modalità e condizioni previsti dal Programma stesso.
5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 4, la Giunta regionale autorizza AGREA ad utilizzare anche le risorse già trasferite e non utilizzate a valere sugli interventi di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione) e di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015), come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione).

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