LEGGE REGIONALE 01 agosto 2017, n. 19
ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2017-2019
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 20
Interventi del "Sistema Emilia-Romagna" nel territorio delle Regioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei periodi successivi
1. In riferimento agli eventi sismici che il 24 agosto 2016, il 26 ottobre 2016, il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017 hanno colpito i territori delle Regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria, per i quali con le rispettive deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, del 27 ottobre 2016, del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), la Regione è autorizzata a trasferire all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per l'esercizio 2017 l'importo di euro 1.000.000,00 destinato al finanziamento di un programma di attività urgenti per il soccorso alle popolazioni colpite, la realizzazione, il ripristino o la ricostruzione di strutture ed infrastrutture pubbliche strategiche di particolare rilevanza sociale, distrutte o danneggiate e l'erogazione, per le suddette finalità, di contributi a soggetti pubblici aventi sede in tali territori.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, approva, anche per stralci successivi, il programma delle attività di cui al comma 1, definendo gli interventi e le modalità di realizzazione degli stessi.
3. Per l'attuazione del programma delle attività di cui al comma 1 l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile provvede nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione di contributi ai soggetti pubblici e, in caso di interventi o attività da realizzare direttamente quale soggetto attuatore, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle successive disposizioni attuative nonché dei provvedimenti dei competenti organi dello Stato.
4. L'Agenzia regionale informa ed aggiorna la Giunta regionale sullo stato di avanzamento del programma delle attività e, a conclusione delle attività, trasmette alla Giunta medesima una dettagliata relazione sugli interventi realizzati e debitamente rendicontati, assicurandone la successiva pubblicazione sul proprio sito internet e su quello della Regione.
5. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, per l'esercizio 2017, un'autorizzazione di spesa di euro 1.000.000,00 nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 1 Sistema di protezione civile.