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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2017, n. 18

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2017-2019

Titolo III
SVILUPPO ECONOMICO
Capo I
Agricoltura
Art. 9
Adesione a GACSA
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di promuovere lo sviluppo di tecniche, politiche e investimenti per un'agricoltura sostenibile, per la sicurezza alimentare e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, è autorizzata ad aderire a GACSA (Global Alliance for Climate Smart Agriculture), una rete internazionale di istituzioni pubbliche e private che sostiene le predette finalità, coordinata dalla FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations).
2. Il presidente della Giunta regionale o un suo delegato è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna a GACSA.
3. L'adesione non comporta oneri per la Regione Emilia-Romagna.
Capo II
Fiere
Art. 10
1.
Alla fine del comma 2 dell' articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale) è aggiunto il seguente periodo:
"Gli esercenti l'attività fieristica sono operatori di mercato sottoposti alle regole di concorrenza.".
Art. 11
Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 12 del 2000
1. La lettera a) del comma 1 dell' articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2000 è abrogata.
2. La lettera b) del comma 3 dell' articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2000 è abrogata.
3.
Alla lettera d) del comma 3 dell' articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2000 sono soppresse le seguenti parole:
", e necessariamente dei soci di parte pubblica".
4.
Al comma 4 bis dell' articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2000 le parole
"Le lettere b) e d) del comma 3 non si applicano"
sono sostituite dalle seguenti:
"La lettera d) del comma 3 non si applica".

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