LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2017, n. 20
DISPOSIZIONI PER LA RIDEFINIZIONE, SEMPLIFICAZIONE E ARMONIZZAZIONE DELLE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE ALLA CONCERTAZIONE REGIONALE E LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 281 del 19 ottobre 2017
Art. 5
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 34 del 2002
1.
La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo") è sostituita dalla seguente:
"f) la democraticità dell'ordinamento interno ed in particolare l'elettività delle cariche associative, l'uguaglianza degli associati anche in riferimento all'esercizio del voto individuale nonché l'effettività del rapporto associativo.".