LEGGE REGIONALE 17 novembre 2017, n. 21
NORME IN MATERIA DI PRODUZIONE E VENDITA DEL PANE E DEI PRODOTTI DA FORNO E PER LA LORO VALORIZZAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 310 del 17 novembre 2017
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di valorizzare la professionalità artigiana, nonché di promuovere la modernizzazione e lo sviluppo dell'attività di panificazione e di garantire il diritto all'informazione del consumatore, disciplina l'attività di produzione e vendita del pane.
2. Per le finalità di cui al comma 1, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente, vengono individuate le denominazioni di "pane", "pane fresco", "pane conservato", "prodotto intermedio di panificazione", "panificio", "impresa di panificazione", "forno regionale artigianale", "responsabile dell'attività produttiva".
3. Le disposizioni della presente legge non si applicano al pane prodotto dall'imprenditore agricolo nell'esercizio dell'attività agricola.