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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato06/11/2019
2. Testo Coordinato01/08/2019
3. Testo Coordinato16/07/2018
4. Testo Coordinato17/07/2014
5. Testo Coordinato22/12/2011
6. Testo Coordinato23/12/2010
7. Testo Originale19/02/2008

Data di pubblicazione della legge modificante : 17/11/2017

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 novembre 2017, n. 21

NORME IN MATERIA DI PRODUZIONE E VENDITA DEL PANE E DEI PRODOTTI DA FORNO E PER LA LORO VALORIZZAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 310 del 17 novembre 2017

Art. 10
Disposizioni transitorie
1. I panifici attivi alla data di entrata in vigore della presente legge comunicano, entro centottanta giorni, allo Sportello unico attività produttive (SUAP) il nominativo del responsabile dell'attività produttiva ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, i responsabili dell'attività produttiva, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, sono tenuti alla formazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), entro il termine massimo di dodici mesi dall'attivazione dei corsi.

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