LEGGE REGIONALE 17 novembre 2017, n. 21
NORME IN MATERIA DI PRODUZIONE E VENDITA DEL PANE E DEI PRODOTTI DA FORNO E PER LA LORO VALORIZZAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 310 del 17 novembre 2017
Art. 6
Valorizzazione
1. La Regione, al fine di promuovere e valorizzare il pane ed i prodotti da forno realizzati dai forni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), può sostenere con specifici contributi le iniziative promozionali da tenersi durante la "Giornata del pane e dei prodotti da forno", che si svolge ogni anno nel mese di ottobre.
2. Per l'attività di valorizzazione e di promozione di cui all'articolo 1, comma 1, la Giunta regionale predispone, fra l'altro, azioni finalizzate alla tracciabilità del prodotto, anche supportando accordi intercategoriali di filiere.
3. La data dell'evento, l'ammontare e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo, sono definite con atto della Giunta regionale.