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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 novembre 2017, n. 21

NORME IN MATERIA DI PRODUZIONE E VENDITA DEL PANE E DEI PRODOTTI DA FORNO E PER LA LORO VALORIZZAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 310 del 17 novembre 2017

Art. 8
Sanzioni
1. In caso di violazioni sanabili alle previsioni di cui alla presente legge che non riguardino la previsione di cui all'articolo 3, comma 1, si applica l'istituto della diffida amministrativa, come disciplinato dall'articolo 7 bis della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
2. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) da 2.500 a 10.000 euro nel caso di attività produttiva di panificazione svolta senza presentare la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
b) da 2.500 a 10.000 euro per la mancata o errata identificazione del pane fresco, del pane conservato e del prodotto derivante dalla cottura del prodotto intermedio di panificazione nelle strutture di vendita;
c) da 1.000 a 8.000 euro per il panificio che non svolga nel proprio ambito l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura finale;
d) da 1.000 a 4.000 euro per il non rispetto di ogni ulteriore obbligo di cui all'articolo 5, non già ricadente nella previsione di cui alla lettera b);
e) da 1.000 a 4.000 euro nel caso di mancata indicazione del responsabile dell'attività produttiva o di sua inottemperanza all'obbligo formativo o all'aggiornamento professionale.
3. In caso di recidiva le sanzioni di cui al comma 2 sono raddoppiate e, in caso di particolare gravità, il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

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