LEGGE REGIONALE 17 novembre 2017, n. 21
NORME IN MATERIA DI PRODUZIONE E VENDITA DEL PANE E DEI PRODOTTI DA FORNO E PER LA LORO VALORIZZAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 4
(modificato comma 1, soppressi lett. c) comma 2 e commi 4, 5 e 6 e sostituito comma 3 da art. 23 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)
Responsabile dell'attività produttiva
1. Il responsabile dell'attività produttiva garantisce il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la qualità del prodotto finito. ...
2. Il responsabile dell'attività produttiva:
a) è il titolare, ovvero un collaboratore familiare, socio o lavoratore dell'impresa di panificazione, appositamente designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA;
b) deve essere individuato per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione ove è presente il laboratorio di panificazione;
c) abrogata.
3. La Regione promuove la qualificazione delle competenze delle persone che operano nelle attività di panificazione, ed in particolare di coloro che esercitano o intendono esercitare l'attività di responsabile di cui al comma 2, anche al fine di favorirne l'aggiornamento periodico, nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro).
4. abrogato.
5. abrogato.
6. abrogato.
7. Il responsabile dell'attività produttiva svolge la propria attività in completa autonomia relativamente alla gestione, organizzazione e attuazione della produzione.