LEGGE REGIONALE 17 novembre 2017, n. 21
NORME IN MATERIA DI PRODUZIONE E VENDITA DEL PANE E DEI PRODOTTI DA FORNO E PER LA LORO VALORIZZAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 7
Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dai Comuni, a cui spettano i proventi delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 8. Resta salva la competenza dell'Azienda USL (AUSL) per le violazioni in materia sanitaria, nonché relative alla tutela e alla sicurezza del lavoro.