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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 17 novembre 2017, n. 21

NORME IN MATERIA DI PRODUZIONE E VENDITA DEL PANE E DEI PRODOTTI DA FORNO E PER LA LORO VALORIZZAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 luglio 2018, n. 11

Art. 8

(sostituiti lett. b) comma 2 e comma 3, soppresse lett. c) e d) comma 2 e modificata lett. e) comma 2 da art. 27 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)

Sanzioni
1. In caso di violazioni sanabili alle previsioni di cui alla presente legge che non riguardino la previsione di cui all'articolo 3, comma 1, si applica l'istituto della diffida amministrativa, come disciplinato dall'articolo 7 bis della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
2. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) da 2.500 a 10.000 euro nel caso di attività produttiva di panificazione svolta senza presentare la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
b) da 2.500 a 10.000 euro per violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 1 e comma 2;
c) abrogata.
d) abrogata.
e) da 1.000 a 4.000 euro nel caso di mancata indicazione del responsabile dell'attività produttiva ...
3. In caso di recidiva o particolare gravità si applica quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Sito esterno(Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno).

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