Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 17/11/2017 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 27/07/2018
LEGGE REGIONALE 17 novembre 2017, n. 21
NORME IN MATERIA DI PRODUZIONE E VENDITA DEL PANE E DEI PRODOTTI DA FORNO E PER LA LORO VALORIZZAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
3.
Art. 6 bis
(aggiunto da art. 26 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)
Regolamento
1. La Giunta regionale, entro il 31 gennaio 2019 e previo parere della Commissione assembleare competente, adotta un regolamento con il quale sono disciplinati:
a) l'utilizzo delle denominazioni di "pane", "pane fresco", "pane parzialmente cotto", "pane conservato" e "panificio" per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1;
b) le modalità, omogenee sull'intero territorio regionale, di indicazione e separazione dei prodotti panari al momento della vendita, atte a garantire una corretta e puntuale informazione ai consumatori, ai sensi dell'articolo 5;
c) gli indirizzi generali relativi alle caratteristiche delle azioni finalizzate alla promozione della tracciabilità del prodotto, ai sensi dell'articolo 6, comma 4;
d) i contenuti, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione previsti dall'articolo 4.
2. Il progetto di regolamento di cui al comma 1 è sottoposto dalla Giunta regionale, nelle parti che lo richiedano, alla procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione), con riferimento alle disposizioni che costituiscono progetti di regole tecniche ai sensi della direttiva.
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