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LEGGE REGIONALE 01 dicembre 2017, n. 23

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1999, N. 14 (NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 Sito esterno) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1997, N. 41 (INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1994, N. 49)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 323 dell' 1 dicembre 2017

Capo II
Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49)
Art. 2
1.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 41 del 1997 è sostituita dalla seguente:
"a) la misura dei contributi, da erogare in ogni caso entro l'importo stabilito ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";"
2.
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 41 del 1997, dopo le parole
"Titoli III"
sono inserite le parole
", III bis".
Art. 3
1.
Alla fine della lettera h) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 41 del 1997, sono aggiunte le seguenti parole:
Art. 4
Introduzione del titolo III bis nella legge regionale n. 41 del 1997
1.
Dopo l'articolo 11 della legge regionale n. 41 del 1997 è inserito il seguente titolo:
"Titolo III bis"
Interventi a sostegno degli esercizi commerciali polifunzionali
Art. 5
Introduzione dell'articolo 11 bis nella legge regionale n. 41 del 1997
1.
Nel titolo III bis della legge regionale n. 41 del 1997, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
"Art. 11 bis
Progetti per l'insediamento e lo sviluppo degli esercizi commerciali polifunzionali
1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera h), sono concessi per progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e a bis), per interventi concernenti:
a) l'acquisizione, la progettazione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività d'impresa e l'acquisizione delle relative aree;
b) l'acquisto, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature, degli impianti e degli arredi necessari per l'esercizio e l'attività d'impresa;
c) l'acquisto di un autoveicolo a uso commerciale, purché in regola con le normative vigenti per il trasporto di merci deperibili;
d) la realizzazione di zone dotate di accesso pubblico alla rete telematica;
e) la realizzazione, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 1999, di punti di informazione turistica e di sportelli di erogazione di servizi di pubblica utilità rivolti alla cittadinanza.
2. Nella spesa complessiva può essere inclusa quella per la formazione di scorte necessarie alla realizzazione di programmi di investimento entro il limite massimo del 30 per cento del totale degli investimenti.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, a pena di revoca, ai soli esercizi che rispettano l'apertura annuale. Qualora gli esercizi cessino la propria attività o trasferiscano la propria sede in zone diverse da quelle in cui sono insediati senza previo accordo del Comune, i contributi sono revocati con le modalità e nei limiti stabiliti nel bando che li ha concessi."
Art. 6
Introduzione dell'articolo 11 ter nella legge regionale n. 41 del 1997
1.
Nel titolo III bis della legge regionale n. 41 del 1997, dopo l'articolo 11 bis è inserito il seguente:
"Art. 11 ter
Agevolazioni
1. Al fine d'incentivare interventi di recupero edilizio ed il miglioramento e l'inserimento di esercizi polifunzionali nei piccoli Comuni, gli oneri di urbanizzazione per la destinazione d'uso commerciale, relativi all'insediamento degli stessi, possono essere ridotti fino alla metà.
2. I Comuni possono concedere a titolo gratuito, e per un periodo convenuto, l'uso di immobili in disponibilità ad aziende commerciali che ne facciano richiesta per l'attivazione di esercizi polifunzionali, stabilendo le modalità per l'uso, la gestione, la manutenzione e la restituzione dei beni.
3. La Giunta regionale individua, acquisito il parere della Commissione assembleare competente, i criteri e le modalità per sostenere gli esercizi commerciali polifunzionali nei territori soggetti a fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, come individuati ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 1999, con contributi il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di bilancio.
4. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono riconosciute nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), a pena di revoca, ai soli esercizi che rispettano l'apertura annuale. "

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