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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 01 dicembre 2017, n. 23

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1999, N. 14 (NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 Sito esterno) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1997, N. 41 (INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1994, N. 49)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 323 dell' 1 dicembre 2017

Capo III
Disposizioni finali
Art. 7
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel contrastare i fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi. A tal fine la Giunta, con cadenza triennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni su:
a) andamento e localizzazione della rete distributiva nei Comuni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 14 del 1999, con particolare riguardo agli esercizi commerciali polifunzionali, distinguendo fra nuove aperture e trasformazioni di attività esistenti, loro permanenza e capillarità sul territorio;
b) tipologia dell'offerta commerciale e dei servizi erogati in convenzione dagli esercizi commerciali polifunzionali, unitamente alle caratteristiche dei fruitori;
c) ammontare dei contributi concessi, tipologia dei progetti ammessi a contributo e descrizione delle agevolazioni di cui agli articoli 11 bis e 11 ter della legge regionale n. 41 del 1997;
d) eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della legge.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

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