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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 01 dicembre 2017, n. 23

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1999, N. 14 (NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 Sito esterno) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1997, N. 41 (INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1994, N. 49 )

Testo coordinato con le modifiche apportate da L.R. 14 giugno 2024, n. 7

Capo III
Disposizioni finali
Art. 7

(abrogata lett. c) da art. 19 L.R. 14 giugno 2024, n. 7 )

Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel contrastare i fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi. A tal fine la Giunta, con cadenza triennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni su:
a) andamento e localizzazione della rete distributiva nei Comuni di cui all' articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 14 del 1999, con particolare riguardo agli esercizi commerciali polifunzionali, distinguendo fra nuove aperture e trasformazioni di attività esistenti, loro permanenza e capillarità sul territorio;
b) tipologia dell'offerta commerciale e dei servizi erogati in convenzione dagli esercizi commerciali polifunzionali, unitamente alle caratteristiche dei fruitori;
c) abrogata
d) eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della legge.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

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