LEGGE REGIONALE 01 dicembre 2017, n. 23
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA
LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1999, N. 14 (NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL
D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 ) E ALLA
LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1997, N. 41 (INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1994, N. 49 )
Testo coordinato con le modifiche apportate da L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 1
Sostituzione dell'
articolo 9 della legge regionale n. 14 del 1999
1.
L'
articolo 9 della legge regionale n. 14 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 9
Esercizi commerciali polifunzionali
1.
Nelle aree montane e rurali, nonché nei Comuni, Municipi, centri e nuclei abitati con popolazione inferiore a tremila abitanti, in caso di fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, i Comuni possono promuovere la presenza di esercizi commerciali polifunzionali, con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadri, nei quali il commercio al dettaglio, prioritariamente di prodotti del settore merceologico alimentare, e l'eventuale attività di esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sono esercitati unitamente ad altri servizi di interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati.
2.
Per facilitare la sostenibilità economica degli esercizi commerciali polifunzionali di cui al comma 1, la conduzione di detta attività potrà essere esercitata anche unitamente alle seguenti attività:
a)
gestione di bed and breakfast, così come normati dall'articolo 13 (Attività saltuaria di alloggio e prima colazione) della
legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità);
b)
gestione di unità abitative ammobiliate ad uso turistico, così come normate dall'articolo 11 (Case e appartamenti per vacanze) della
legge regionale n. 16 del 28 luglio 2004;
c)
gestione di locanda, così come normata dal comma 2, dell'articolo 10 (Affittacamere) della
legge regionale n. 16 del 28 luglio 2004;
d)
gestione di rifugi escursionistici, così come normati dal comma 1, lettera o), e dal comma 14, dell'articolo 12 (Strutture ricettive extralberghiere) dell'Allegato 1, previsto dall'
articolo 1 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'
articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 , nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio);
e)
gestione di campeggi, così come normati dai commi 1 e 2 dell'articolo 6 (Strutture ricettive all'aria aperta) della
legge regionale n. 16 del 28 luglio 2004;
f)
gestione di parchi vacanza, così come normati dal comma 1, lettera d), e dal comma 7 dell'articolo 13 (Strutture ricettive all'aperto), dell'Allegato 1, previsto dall'
articolo 1 del D.Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 ;
3.
I Comuni di cui al comma 1 individuano le aree del proprio territorio soggette ai fenomeni di rarefazione di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale con proprio atto, e previo parere della Commissione assembleare competente, con cui sono individuati anche i criteri e le caratteristiche che le attività commerciali debbono possedere ai fini dell'attribuzione della denominazione di esercizio polifunzionale.
4.
I Comuni possono consentire l'avvio di esercizi commerciali polifunzionali, anche in deroga alle disposizioni urbanistiche vigenti, qualora l'area individuata ai sensi del comma 1 sia priva di attività commerciali del settore merceologico alimentare.
5.
La Regione e gli enti locali possono concedere contributi ed agevolazioni ai sensi della
legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della
L.R. 7 dicembre 1994, n. 49), al fine di favorire l'insediamento, il mantenimento e il ripristino degli esercizi commerciali polifunzionali nelle aree di cui al comma 2.
6.
Fatta salva la possibilità per gli enti locali di prevedere, ai sensi della legislazione vigente, esenzioni dai tributi di propria competenza, con propria legge la Regione prevede esenzioni dai tributi regionali a favore degli esercizi commerciali polifunzionali.
7.
Gli esercizi del presente articolo non possono ospitare sale da gioco e le sale scommesse, di cui agli articolo 1, comma 2, e 6, comma 3-ter,
della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate), nonché gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ( Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), salvo per gli esercizi già in attività per i quali vale il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti tra esercente e concessionario alla loro scadenza.
8.
I contributi, le agevolazioni e le esenzioni concessi ai sensi del presente articolo o di altra normativa non possono essere concessi agli esercizi del comma 1 che non rispettino quanto stabilito al comma 7.
9.
Qualora non siano mantenute per 3 anni le condizioni stabilite al comma 7, i contributi e gli importi corrispondenti alle agevolazioni devono essere restituiti con le modalità e nei limiti del bando che li ha concessi."