LEGGE REGIONALE 01 dicembre 2017, n. 23
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA
LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1999, N. 14 (NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL
D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114
) E ALLA
LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1997, N. 41 (INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1994, N. 49 )
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Testo coordinato con le modifiche apportate da L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 2
Modifiche all'
articolo 2 della legge regionale n. 41 del 1997
1.
La lettera a) del comma 1 dell'
articolo 2 della legge regionale n. 41 del 1997 è sostituita dalla seguente:
"a)
la misura dei contributi, da erogare in ogni caso entro l'importo stabilito ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";"
2.
Alla lettera b) del comma 1 dell'
articolo 2 della legge regionale n. 41 del 1997, dopo le parole
"Titoli III"
sono inserite le parole
", III bis".