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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 01 dicembre 2017, n. 23

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1999, N. 14 (NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 Sito esterno) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1997, N. 41 (INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1994, N. 49)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 323 dell' 1 dicembre 2017

Art. 6
Introduzione dell'articolo 11 ter nella legge regionale n. 41 del 1997
1.
Nel titolo III bis della legge regionale n. 41 del 1997, dopo l'articolo 11 bis è inserito il seguente:
"Art. 11 ter
Agevolazioni
1. Al fine d'incentivare interventi di recupero edilizio ed il miglioramento e l'inserimento di esercizi polifunzionali nei piccoli Comuni, gli oneri di urbanizzazione per la destinazione d'uso commerciale, relativi all'insediamento degli stessi, possono essere ridotti fino alla metà.
2. I Comuni possono concedere a titolo gratuito, e per un periodo convenuto, l'uso di immobili in disponibilità ad aziende commerciali che ne facciano richiesta per l'attivazione di esercizi polifunzionali, stabilendo le modalità per l'uso, la gestione, la manutenzione e la restituzione dei beni.
3. La Giunta regionale individua, acquisito il parere della Commissione assembleare competente, i criteri e le modalità per sostenere gli esercizi commerciali polifunzionali nei territori soggetti a fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, come individuati ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 1999, con contributi il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di bilancio.
4. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono riconosciute nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), a pena di revoca, ai soli esercizi che rispettano l'apertura annuale. "

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