LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 24
DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L’USO DEL TERRITORIO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 340 del 21 dicembre 2017
Art. 65
Procedimento di approvazione del PTPR
1. Il procedimento disciplinato dagli articoli 43, 44, 45, 46 e 47 trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione delle varianti al PTPR, nonché della verifica e adeguamento della pianificazione paesaggistica regionale di cui all'articolo 156 del decreto legislativo n. 42 del 2004
.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 42 del 2004
, la Giunta regionale può stipulare un accordo con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, finalizzato all'individuazione dei contenuti del piano paesaggistico da elaborare congiuntamente e alla definizione dei tempi e delle modalità di redazione dello stesso. L'attività di verifica dei beni paesaggistici di cui all'articolo 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004
, sulla base dei criteri individuati congiuntamente, e la conseguente definizione della specifica disciplina d'uso delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 141-bis del decreto legislativo n. 42 del 2004
, è svolta dalla Commissione regionale per il paesaggio di cui all'articolo 71 della presente legge.


