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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 24

DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L’USO DEL TERRITORIO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 luglio 2018, n. 11

Art. 65
Procedimento di approvazione del PTPR
1. Il procedimento disciplinato dagli articoli 43, 44, 45, 46 e 47 trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione delle varianti al PTPR, nonché della verifica e adeguamento della pianificazione paesaggistica regionale di cui all'articolo 156 del decreto legislativo n. 42 del 2004 Sito esterno.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 42 del 2004 Sito esterno, la Giunta regionale può stipulare un accordo con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, finalizzato all'individuazione dei contenuti del piano paesaggistico da elaborare congiuntamente e alla definizione dei tempi e delle modalità di redazione dello stesso. L'attività di verifica dei beni paesaggistici di cui all'articolo 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004 Sito esterno, sulla base dei criteri individuati congiuntamente, e la conseguente definizione della specifica disciplina d'uso delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 141-bis del decreto legislativo n. 42 del 2004 Sito esterno, è svolta dalla Commissione regionale per il paesaggio di cui all'articolo 71 della presente legge.

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