LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 24
DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L’USO DEL TERRITORIO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 20 maggio 2021, n. 5 L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 14 giugno 2024, n. 7Art. 62
Principi generali per la tutela e valorizzazione del paesaggio
1.
Il presente titolo, nell'osservanza dell'
articolo 9 della Costituzione e dei principi della Convenzione europea sul paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata ai sensi della
legge 9 gennaio 2006, n. 14, e in attuazione
del decreto legislativo n. 42 del 2004, persegue l'obiettivo dell'integrazione tra la primaria esigenza della tutela del paesaggio regionale ed i processi di pianificazione territoriale e urbanistica.
2.
Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, la Regione, la Città metropolitana di Bologna, i soggetti di area vasta, i Comuni e loro Unioni e le altre amministrazioni pubbliche, ciascuna nell'ambito della propria competenza, contribuiscono alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione sostenibile del paesaggio.
3.
Il paesaggio è componente essenziale del contesto di vita della popolazione regionale, in quanto espressione dell'identità culturale e dei valori storico-testimoniali, naturali, morfologici ed estetici del territorio. Pertanto le amministrazioni pubbliche assumono la tutela e la valorizzazione del paesaggio quale riferimento per la definizione delle politiche a incidenza territoriale.