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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 71
Commissione regionale per il paesaggio
1. In attuazione dell' articolo 137 del decreto legislativo n. 42 del 2004, è istituita la Commissione regionale per il paesaggio, con il compito di proporre alla Giunta regionale:
a) la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, di cui all' articolo 140 del decreto legislativo n. 42 del 2004, specificando le prescrizioni, le misure e i criteri di gestione degli ambiti individuati e i relativi interventi di valorizzazione;
b) la verifica e aggiornamento della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, qualora siano venute a mancare o siano oggettivamente mutate le esigenze di tutela del bene, ovvero nei casi di incertezza sull'esistenza e vigenza di un vincolo paesaggistico, a norma degli articoli 138 e seguenti del decreto legislativo n. 42 del 2004;
c) l'integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all' articolo 141-bis del decreto legislativo n. 42 del 2004 di competenza regionale.
2. La Commissione regionale per il paesaggio predispone le proposte di cui al comma 1, d'ufficio o su istanza presentata dalla Regione, dagli Uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché dalla Città metropolitana di Bologna, dai soggetti d'area vasta, dai Comuni o loro Unioni, anche attraverso gli strumenti di pianificazione ai sensi dell'articolo 66, comma 5.
3. In caso di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Giunta regionale esprime il parere di cui all' articolo 138, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004, sentita la Commissione regionale per il paesaggio. La Commissione comunica la propria valutazione entro quindici giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Giunta regionale esprime il proprio parere.
4. Su richiesta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Commissione regionale per il paesaggio esprime il proprio parere anche in merito alle proposte di integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di competenza ministeriale, di cui all' articolo 141-bis del decreto legislativo n. 42 del 2004.
5. La Commissione regionale per il paesaggio è nominata con decreto del Presidente della Regione, dura in carica cinque anni e ha sede presso la Regione. La Giunta regionale con apposita delibera stabilisce, in conformità all' articolo 137, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004, la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione regionale per il paesaggio e ne designa il Presidente.
6. La partecipazione ai lavori della Commissione regionale per il paesaggio non dà luogo al riconoscimento di indennità, compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti, comunque denominati.

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