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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 75 bis

(aggiunto da art. 33  L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

Perimetrazione dei territori urbanizzati ai fini dell’applicazione delle misure di salvaguardia per le aree in dissesto
1. Ai fini dell’applicazione delle misure di salvaguardia per le aree coinvolte da eventi di dissesto idraulico e idrogeologico, approvate con decreto del Segretario generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po 6 maggio 2024, n. 32, per territorio urbanizzato si intendono le aree perimetrate come tali dal Piano Urbanistico Generale (PUG) adottato o approvato. Nelle more dell’adozione del PUG, il territorio urbanizzato può essere definito dal Consiglio comunale con apposita deliberazione che dà temporanea applicazione ai criteri di cui all’art. 32, commi 2 e 3, della presente legge ai fini del presente articolo, ove non vi abbia già provveduto nell’ambito dell’atto di recepimento della disciplina del contributo di costruzione di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna 20 dicembre 2018, n. 186 (Disciplina del contributo di costruzione ai sensi del titolo III della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 in attuazione degli articoli 16 Sito esterno e 19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Sito esterno “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”).

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