LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 24
DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L’USO DEL TERRITORIO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 20 maggio 2021, n. 5 L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 14 giugno 2024, n. 7Art. 75 bis
(aggiunto da art. 33 L.R. 14 giugno 2024, n. 7)
Perimetrazione dei territori urbanizzati ai fini dell’applicazione delle misure di salvaguardia per le aree in dissesto
1.
Ai fini dell’applicazione delle misure di salvaguardia per le aree coinvolte da eventi di dissesto idraulico e idrogeologico, approvate con decreto del Segretario generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po 6 maggio 2024, n. 32, per territorio urbanizzato si intendono le aree perimetrate come tali dal Piano Urbanistico Generale (PUG) adottato o approvato. Nelle more dell’adozione del PUG, il territorio urbanizzato può essere definito dal Consiglio comunale con apposita deliberazione che dà temporanea applicazione ai criteri di cui all’art. 32, commi 2 e 3, della presente legge ai fini del presente articolo, ove non vi abbia già provveduto nell’ambito dell’atto di recepimento della disciplina del contributo di costruzione di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna 20 dicembre 2018, n. 186 (Disciplina del contributo di costruzione ai sensi del
titolo III della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 in attuazione degli
articoli 16 e
19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”).