LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 24
DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L’USO DEL TERRITORIO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 20 maggio 2021, n. 5 L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 14 giugno 2024, n. 7Art. 78
Disposizioni finanziarie
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per gli esercizi finanziari 2017-2019, si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alle leggi regionali n. 19 del 1998 e n. 20 del 2000, nell'ambito della Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio e Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale, del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019.
2.
Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.
3.
Per gli esercizi successivi al 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'
articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42).