LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 24
DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L’USO DEL TERRITORIO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 20 maggio 2021, n. 5 L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 14 giugno 2024, n. 7Art. 79
Abrogazioni
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a)
la
legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana), fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'articolo 4, comma 4, lettera d), della presente legge;
b)
la
legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), fatto salvo quanto disposto dagli articoli 3, 4 e 29, comma 3, della presente legge;
c)
il comma 5 dell'articolo 1 e l'
articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 9 (Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
d)
i titoli I e II
della legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 (Governo e riqualificazione solidale del territorio);
e)
la
legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6 (Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della
legge 8 giugno 1990, n. 142 e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia).
2.
Ai procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli avviati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d) della presente legge, continuano ad applicarsi, fino alla loro conclusione, le disposizioni delle leggi regionali previgenti, ancorché abrogate.
3.
I programmi di riqualificazione urbana in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono ultimati secondo quanto previsto dalla
legge regionale n. 19 del 1998.