LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 24
DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L’USO DEL TERRITORIO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 20 maggio 2021, n. 5 L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 14 giugno 2024, n. 7Art. 27
Salvaguardia
1.
A decorrere dalla data di adozione, da parte dell'organo consiliare competente, di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e delle relative varianti ai sensi dell'articolo 46, comma 1, le amministrazioni pubbliche sospendono ogni determinazione in merito:
a)
all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni dei piani e delle varianti adottati, incompatibili con gli indirizzi degli stessi o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;
b)
all'approvazione di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che presentino previsioni in contrasto con quanto disposto dal piano e dalla variante adottati.
2.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, l'amministrazione procedente può disporre che gli effetti della salvaguardia di cui al comma 1 siano prodotti sin dalla assunzione della proposta di piano di cui all'articolo 45, comma 2. In tale caso, la proposta di piano, completa di tutti gli elaborati costitutivi, è assunta con le modalità stabilite dal medesimo articolo 45, comma 2, dall'organo consiliare dell'amministrazione procedente.
3.
Salvo diversa previsione di legge, le norme di salvaguardia di cui al comma 1 operano fino alla data di entrata in vigore del piano e comunque:
a)
per non oltre tre anni dalla data di adozione o di assunzione della proposta di piano, ai sensi del comma 2 ovvero
b)
per non oltre cinque anni se lo strumento, entro un anno dall'adozione o dalla assunzione della proposta di piano ai sensi del comma 2, è trasmesso al CU competente ai fini della formulazione del parere motivato di sua competenza.