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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 06 marzo 2017, n. 2

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11 (NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE), IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 (RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2017, n. 15

Art. 12
1.
L'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:
"Art. 13
Pesca professionale e licenza
1. La pesca professionale può essere esercitata dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 Sito esterno (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 Sito esterno), in possesso della licenza disciplinata al comma 2 e che abbiano provveduto al versamento della tassa annuale di concessione. Tale versamento consente l'esercizio della pesca ed è valido per un periodo di un anno decorrente dal giorno corrispondente a quello del rilascio della licenza e non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante detto periodo.
2. La licenza per la pesca professionale è rilasciata, dietro presentazione della prova dell'avvenuto versamento della tassa di rilascio, dalla Regione a seguito della dimostrazione di avvenuta costituzione dell'impresa di pesca.
3. È istituito apposito elenco in cui sono iscritti i pescatori professionali delle acque interne, suddiviso in sezioni territoriali.
4. L'esercizio della pesca professionale è consentito esclusivamente nei corpi idrici individuati a tal fine dalla Regione, a condizione che venga garantito un utilizzo sostenibile delle risorse ittiche.
5. Nelle acque ricadenti nella zona "B", di cui all'articolo 4, comma 6, lettera b), l'esercizio della pesca professionale è consentito previa autorizzazione rilasciata dalla Regione sulla base dei criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 26.
6. I pescatori professionali forniscono annualmente alla Regione i dati sui prelievi effettuati. In caso di omissione di tale adempimento la Regione, previa diffida a provvedere, sospende, da tre a dodici mesi, la licenza di pesca professionale ai soggetti inadempienti.
7. Salvo diversa disposizione nei corpi idrici in cui è ammessa la pesca professionale è consentita altresì la pesca sportiva, nel rispetto delle disposizioni della presente legge."

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