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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 25

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2018

BOLLETTINO UFFICIALE n. 345 del 27 dicembre 2017

Art. 4
Interventi straordinari per il superamento del precariato
1. In attuazione dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 Sito esterno (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Sito esterno, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124 Sito esterno, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), la Regione Emilia-Romagna, in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni professionali, definisce per il triennio 2018-2020 un piano di interventi straordinari volto al superamento del precariato attraverso la stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato da graduatorie a tempo determinato o indeterminato, riferite a procedure concorsuali ordinarie, per esami e titoli o per soli titoli o previste da norme di legge, compreso quello della struttura commissariale di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 Sito esterno (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 Sito esterno (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 Sito esterno, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012). A tal fine i contratti di lavoro a tempo determinato del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 Sito esterno, sono prorogati fino alla conclusione delle procedure stesse. Il requisito dei tre anni di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 75 del 2017 Sito esterno, può essere maturato ricomprendendo tutti i rapporti di lavoro riconducibili a diverse tipologie di contratto flessibile, anche svolti cumulativamente presso la Regione Emilia-Romagna e la struttura commissariale.
2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per quanto di propria competenza, individuano i posti da coprire e il personale coinvolto nelle procedure di stabilizzazione e definiscono le modalità e le procedure attuative degli interventi di cui al comma 1.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 27 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dal presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.

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