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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 25

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2018

BOLLETTINO UFFICIALE n. 345 del 27 dicembre 2017

Art. 8
1.
All'articolo 20, comma 3, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo Unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea), è aggiunto il seguente periodo:
"I contratti di lavoro subordinato o autonomo di cui al presente articolo non rientrano negli incarichi di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Sito esterno (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica)".

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 27 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dal presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.

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