LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 25
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2018
BOLLETTINO UFFICIALE n. 345 del 27 dicembre 2017
Art. 8
Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2013
1.
All'articolo 20, comma 3, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo Unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea), è aggiunto il seguente periodo:
"I contratti di lavoro subordinato o autonomo di cui al presente articolo non rientrano negli incarichi di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica)".
Note del Redattore:
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 27 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dal presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.