LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 25
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2018
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Sezione II
Funzioni in materia di turismo
Art. 16
Modifiche all'articolo 45 della legge regionale n. 13 del 2015
1.
Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), sono inserite le seguenti:
"b bis) il rilascio dell'attestato di idoneità e del tesserino di riconoscimento per le professioni turistiche di accompagnamento, nonché sospensione e revoca dell'attestato medesimo;
b ter) la tenuta degli elenchi degli abilitati all'esercizio delle diverse professioni turistiche;".
Art. 17
Modifiche all'articolo 47 della legge regionale n. 13 del 2015
1. Le lettere e) ed f) del comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale n. 13 del 2015 sono soppresse.
Art. 18
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)) è soppressa.
Note del Redattore:
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 27 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dal presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.