CAPO I
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Art. 2
1.
Dopo il comma 1 dell'
articolo 2 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 (Soppressione dell'Azienda regionale delle foreste - ARF), è inserito il seguente:
"1 bis.
Il trasferimento di risorse regionali previsto a copertura delle spese connesse all'esercizio delle funzioni di gestione del patrimonio regionale di cui al comma 1 è assegnato direttamente agli enti affidatari delle funzioni.".
Art. 3
1.
La
legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni) continua ad applicarsi esclusivamente in relazione all'attuazione della
legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro).
Interventi straordinari per il superamento del precariato
1.
In attuazione dell'
articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z),
della legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), la Regione Emilia-Romagna, in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni professionali,
può prevedere misure assunzionali finalizzate al superamento del precariato attraverso la stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato da graduatorie a tempo determinato o indeterminato, riferite a procedure concorsuali ordinarie, per esami e titoli o per soli titoli o previste da norme di legge, compreso quello della struttura commissariale di cui all'
articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla
legge 1 agosto 2012, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 , recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012).
La Regione Emilia-Romagna può inoltre procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
A tal fine i contratti di lavoro a tempo determinato del personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 75 del 2017 sono prorogati fino alla conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.Il requisito dei tre anni di servizio di cui all'
articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 75 del 2017 , può essere maturato ricomprendendo tutti i rapporti di lavoro riconducibili a diverse tipologie di contratto flessibile, anche svolti cumulativamente presso la Regione Emilia-Romagna e la struttura commissariale.
2.
La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per quanto di propria competenza, individuano i posti da coprire e il personale coinvolto nelle procedure di stabilizzazione e definiscono le modalità e le procedure attuative degli interventi di cui al comma 1.
2 bis.
In attuazione dell'
articolo 2-bis, comma 42, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito con modificazioni dalla
legge 4 dicembre 2017, n. 172 , i requisiti previsti alle lettere a) e b) devono intendersi maturati, anche in forma cumulativa tra diverse forme di lavoro flessibile presso l'amministrazione regionale o la struttura commissariale, a condizione che le attività siano state esercitate presso le sedi commissariali o presso le sedi di servizi della Regione, delle sue Agenzie e dei suoi enti. Ai fini del presente comma, in caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di personale presso l'amministrazione regionale o la struttura commissariale, si considera anche il periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza.
Vigenza delle graduatorie regionali
1.
Al fine di consentire l'acquisizione di personale con professionalità pluridisciplinare, le graduatorie della Regione Emilia-Romagna per l'assunzione a tempo indeterminato di personale inquadrato nella categoria C, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate fino al 31 dicembre 2018 ed il piano del fabbisogno prevede il loro utilizzo nel periodo di validità.
Art. 6
1.
L'
articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017 si applica, ferme restando le esclusioni dalla medesima disposizione previste, agli enti del Sistema delle amministrazioni regionali di cui all'
articolo 1, comma 3 bis, lettera d), della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), compresa l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).
Art. 7
Vigenza delle graduatorie delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale
1.
Al fine di assicurare la piena funzionalità delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale anche attraverso l'impiego di personale aggiornato rispetto alla costante evoluzione clinica, tecnologica ed organizzativa che caratterizza tali enti, le graduatorie delle procedure di accesso di detto personale non potranno avere una vigenza superiore ai tre anni dalla data della loro pubblicazione.
2.
Le graduatorie concorsuali in essere e vigenti, alla data del 29 dicembre 2017, da più di tre anni, non potranno essere ulteriormente prorogate, ferma restando la loro utilizzabilità fino alla suddetta data. Alle graduatorie in essere e vigenti, alla data del 29 dicembre 2017, da meno di tre anni, si applica il termine ordinario di vigenza massima di cui al comma 1, ai sensi dell'
articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), senza possibilità di proroga.
Art. 8
1.
All'
articolo 20, comma 3, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo Unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea), è aggiunto il seguente periodo:
Art. 9
1.
L'
articolo 26 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'
articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione), è sostituito dal seguente:
"Art. 26
Disposizioni particolari per la gestione delle attività giornalistiche
1.
L'Agenzia di Informazione e Comunicazione, in quanto articolazione del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, e il Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale, in quanto articolazione del Gabinetto del Presidente dell'Assemblea legislativa, si configurano come strutture speciali ai sensi e per gli effetti della
legge regionale n. 43 del 2001.
2.
Al personale regionale, iscritto all'Ordine dei giornalisti, che svolga le funzioni giornalistiche di informazione e comunicazione sull'attività istituzionale di competenza dell'Agenzia di Informazione e Comunicazione della Giunta regionale ovvero del Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale dell'Assemblea legislativa si applicano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico (CNLG). Il medesimo stato giuridico e il medesimo trattamento economico si applicano, altresì, qualora il personale regionale a tempo indeterminato di cui al primo periodo sia assegnato a svolgere le funzioni giornalistiche di informazione e comunicazione sull'attività istituzionale presso gli istituti, le agenzie e gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera b) e c),
della legge regionale n. 43 del 2001 nonché, previa stipulazione di apposite convenzioni, presso gli enti e le agenzie del Servizio sanitario regionale e presso l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPAE) dell'Emilia-Romagna. La decorrenza, le modalità di applicazione, la tabella di equiparazione, l'organizzazione del lavoro, i rapporti funzionali interni ed il regime di incompatibilità sono definiti dalla Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa. Al personale assegnato alla struttura prevista all'
articolo 5 della legge regionale n. 43 del 2001 non si applicano le disposizioni dell'articolo 9, commi 6, 7, 8 e 9 della medesima legge regionale.
3.
Il personale regionale di cui al comma 1 è assegnato, in conformità alla normativa vigente, all'Agenzia di Informazione e Comunicazione della Giunta regionale o al Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale dell'Assemblea legislativa, in relazione alle rispettive esigenze organizzative. Il personale a tempo indeterminato, contrattualizzato secondo quanto previsto dal CNLG, che ritenesse di non aderire all'inquadramento nelle strutture di cui al comma 1, sarà collocato nelle strutture ordinarie della Regione, applicando il CCNL del comparto Regione-Autonomie locali, in conformità a quanto previsto dall'
articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001 e valorizzando nel nuovo contesto la professionalità acquisita.
4.
Il Presidente della Giunta individua con proprio decreto, previo assenso degli interessati, il personale regionale di cui al comma 1 da assegnare alla struttura prevista all'
articolo 5 della legge regionale n. 43 del 2001, attribuendo la qualifica spettante secondo la tabella di equiparazione prevista al comma 1. Per quanto di competenza provvede, con proprio atto, il direttore generale dell'Assemblea legislativa previa individuazione del personale interessato tra quello assegnato alla struttura preposta. I posti ricoperti dal personale con contratto a tempo indeterminato, anche assegnato successivamente alle strutture preposte, sono resi indisponibili nelle dotazioni del personale rispettivamente della Giunta e dell'Assemblea legislativa.
5.
L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene tramite procedure selettive pubbliche indette nel rispetto della normativa regionale, avuto a riferimento la tabella di equiparazione definita ai sensi del comma 1. L'assunzione di personale con contratto a tempo determinato da assegnare al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto. La Giunta regionale definisce l'organizzazione della struttura competente ed in particolare il trattamento economico e le specifiche competenze dei dirigenti dell'Agenzia. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata ad adeguare le risorse finanziarie rese disponibili per il Gabinetto del Presidente al fine di consentire la riorganizzazione della funzione.
6.
L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa definisce il trattamento economico e le specifiche competenze del dirigente responsabile del Servizio di cui al comma 1. La relativa posizione non è ricompresa nella dotazione organica dell'Assemblea legislativa. È facoltà dell'Ufficio di Presidenza provvedere alla assunzione di tale dirigente con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni. Qualora l'assunzione riguardi dirigenti regionali, la stessa comporta l'applicazione dell'
articolo 43, comma 4 della legge regionale n. 43 del 2001. Il posto ricoperto dal dirigente è reso indisponibile nella dotazione organica dirigenziale dell'Assemblea legislativa.
7.
Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 che venga successivamente assegnato ad altra funzione è disciplinato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Regione-Autonomie locali, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.
8.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa adotteranno gli atti interni necessari per assicurarne l'applicazione.".