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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 25

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2018

Sezione I
Disciplina delle strutture ricettive
Art. 10
1.
Al comma 3 dell' articolo 12 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità), le parole
"dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)"
sono sostituite dalle seguenti:
"dalla struttura regionale competente in materia di statistica".
Art. 11
1.
Dopo il comma 4 dell' articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 è inserito il seguente:
"4 bis La segnalazione certificata di inizio attività è redatta su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente.".
2.
Il comma 5 dell' articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
"5. Coloro che svolgono l'attività di cui al comma 1 comunicano al Comune i periodi di disponibilità all'accoglienza nell'arco dell'anno contestualmente alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività. Nel caso di variazioni successive di elementi o caratteristiche contenute nella segnalazione certificata di inizio attività o dei periodi di disponibilità all'accoglienza, la comunicazione è effettuata, prima che si verifichi la variazione stessa, con le stesse modalità previste per le strutture ricettive con la delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 21, comma 3, lettera d). Nelle stanze in cui si effettua l'ospitalità è esposta la tabella dei prezzi applicati, conformemente al modello e alle indicazioni di cui all'articolo 33, comma 4. Gli stessi soggetti comunicano inoltre alla Regione i dati sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dalle strutture regionali competenti in materia di statistica.".
Art. 12
1.
Alla lettera c) del comma 3 dell' articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)"
sono sostituite dalle seguenti:
"dalla struttura regionale competente in materia di statistica".
2.
La lettera d) del comma 3 dell' articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituita dalla seguente:
"d) comunica al Comune le informazioni necessarie ai fini dell'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 35, nonché i periodi di apertura e chiusura della struttura, secondo quanto stabilito con deliberazione di Giunta regionale.".
3. Il comma 4 dell' articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è abrogato.
4.
Il comma 5 dell' articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
"5. Le imprese che gestiscono case e appartamenti per vacanze, comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, comunicano, anche attraverso le loro sedi locali, al momento della presentazione della segnalazione di inizio attività, l'elenco delle case e appartamenti gestiti al Comune ove gli stessi sono ubicati, redatto su apposita modulistica. Tali comunicazioni, qualora riportino le caratteristiche delle strutture ricettive, sostituiscono le comunicazioni di cui al comma 3, lettera d) e, qualora intervengano modifiche o si acquisisca la gestione di ulteriori unità abitative, sono aggiornate trimestralmente e comunque prima della locazione delle unità abitative stesse.".
Art. 13
1.
Alla lettera c) del comma 1 dell' articolo 27 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola
"quattro"
è sostituita dalla seguente:
"cinque".
2.
Alla lettera d) del comma 1 dell' articolo 27 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola
"quattro"
è sostituita dalla seguente:
"cinque".
Art. 14
1.
Il comma 1 dell' articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
"1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere comunicano al Comune le caratteristiche delle strutture con le modalità e secondo le tempistiche stabilite con la delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 21, comma 3, lettera d).".
2.
Al comma 4 dell' articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"alla Regione"
sono sostituite dalle seguenti:
"al Comune".
3.
Al comma 6 dell' articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"alla Regione"
sono sostituite dalle seguenti:
"al Comune".
Art. 15
1.
Il comma 1 dell' articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
"1. Nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere i prezzi dei servizi praticati sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento.".

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 27 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dal presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.

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